Il quattro febbraio duemiladodici nella sala delle adunanze del Comune di Ischia si
è riunita la Giunta Comunale per deliberare il seguente ordine del giorno: PROPOSTA AL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLO SBARCO E DELLA CIRCOLAZIONE SULL'ISOLA
D'ISCHIA ANNO 2012.
Il seguente atto va in vigore dal 1° Aprile al 30 Settembre 2012 sull'isola d'Ischia, per vietare
lo sbarco di autovetture, motoveicoli e ciclomotori residenti nella Regione Campania.
La Giunta Comunale
SU proposta del Sindaco;
LETTO l'art. 8 del D. Lgs 30.04.1992, n. 285 come modificato dal D. Lgs 10.09. 93, n. 360;
TENUTO CONTO delle decisioni del TAR Campania e Lazio come pronunciate nel corso dell'anno 1999 a seguito di ricorsi
proposti contro il DM n. 1474 del 24.03.1999;
TENUTO CONTO del DM n. 239 del 18/03/2009 concernente la limitazione alla circolazione stradale nell'isola d'Ischia per
l'anno 2008;
LETTA la nota prot. n. 4785 del 23.09.2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la quale i comuni
dell'isola sono invitati a valutare l'opportunità di una tempestiva comunicazione del proprio parere ai dell'emissione
del Decreto di limitazione alla circolazione stradale nell'isola d'Ischia con precisazione che il parere deve essere reso
mediante atto deliberativo dell'organo competente;
TENUTO CONTO che l'eccessivo afflusso di automezzi in genere nelle aree dei porti isolani arreca notevole pregiudizio
all'ordine, alla sicurezza dei pedoni ed alla vivibilità del Porto e delle adiacenti aree comunali per la
particolare conformazione dei porti stessi completamente inseriti nel tessuto urbano, é necessario limitare l'accesso
al porto via mare di automezzi nei periodi di maggiore afflusso turistico;
TENUTO CONTO che i Comuni dell'isola sono dichiarati "di soggiorno e di cura";
VISTO che la rete stradale exstraurbana ha uno sviluppo inferiore a Km 50;
CONSIDERATO che durante la stagione turistica (che copre l'arco di tempo compreso tra il 01 aprile ed il 30 settembre) i
pericoli connessi al traffico automobilistico sono particolarmente intensi;
DATO ATTO che la popolazione stabile dell'isola è di circa 60.000 unità oltre i soggetti che vantano un reale
collegamento con il territorio isolano;
VISTO il parere allegato ed espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267;
DATO ATTO che ai sensi del citato art. 49, non compèortano la delibera impegno di spesa, la stessa non deve riportare
il parere del Dirigente del settore economico – finanziario in ordine alla regolarità contabile;
VISTO il prospetto riepilogativo del parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, da cui risulta che il
presente provvedimento non necessita del parere del dirigente del settore economico – finanziario in ordine alla
regolarità contabile ai sensi della stessa normativa;
CON voti unanimi espressi nei modi e tempi di legge;
delibera
1. Per la stagione turistica 2012 le seguenti prposte ai fini dell'applicazione nell'isola d'Ischia
dell'art. 8 del Codice della Strada, concernente la limitazione della circolazione stradale nelle piccole isola.
2. Richiedere al competente Ministero l'introduzione di disposizioni idonee a rendere efficace il divieto di sbarco e
potenziare le forme di controllo prevedendo sanzioni a carico delle Compagnie di navigazione e di ogni altro soggetto
responsabile del transito e dello sbarco sull'isola dei veicoli per i quali è introdotto il divieto.
ART. 1
Dal 01 aprile al 30 di settembre 2012 è vietato il trasporto e la circolazione sull'isola d'Ischia
(Comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana) degli autoveicoli, motoveicoli
e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania o condotti da persone residenti sul
territorio della Regione Campania.
ART. 2
In oltre nel medesimo periodo è altresì vietato l'imbarco, lo sbarco e la circolazione
sull'isola d'Ischia di automezzi con portata superioreai 260 ql. Anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non
residenti nel territorio della regione Campania.
ART. 3
Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 è concesso deroga al divieto per i veicoli appresso
elencati:
a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;
b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì,
purché non festive. Tale limitazione non sussiste per quelli che trasportano generi di prima necessità e soggetti
a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli a seguito di
comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio e infine veicoli per il
trasporto di cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti e autoveicoli Anas;
c) autoveicoli al servizio delle persone invalide purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera
integrato dall'autorizzazione rilasciata dal Comune dell'isola d'Ischia dove lo stesso andrà a soggiornare;
d ) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni
culturali. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'Amministrazione comunale interessata di volta in volta secondo le
necessità;
e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola,
in apposite aree ed essere ripresi solo alla partenza;
f) autoveicoli di proprietà della amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria;
g) veicoli intestati a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che,
pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune sul quale è indicata
l'ubicazione dell'abitazione di proprietà; limitatamente ad un veicolo;
h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione
rilasciata dalla struttura sanitaria;
i) autoveicoli che trasportano esclusivamente autoveicoli nuovi da immatricolare;
j) autoveicoli e motocicli ( come definiti dall'art. 53 del C. d. S. ) con targa estera;
k) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di soggetti residenti in uno dei sei comuni dell'isola d'Ischia.
ART. 4
Le Autorità marittime dei porti interessati al traffico di unità che trasportano veicoli da e per
i porti dell'isola d'Ischia emanino i propri provvedimenti finalizzati al divieto di trasporto marittimo di veicoli nei porti
dell'isola.
ART. 5
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da € 327,00 a € 1311,00 come previsto dal comma 2 dell'art.8 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285, come aggiomato
con Decreto del Ministro della Giustizia in data 29.12.2000, al fermo amministro del veicolo ed all'obbligo per il trasgressore di
reimbarcare il veicolo medesimo con il primo traghetto utile.
ART. 6
Al Pretto ed al Questore di Napoli ed ai Sindacati dei Comuni dell'isola d'Ischia è concessa la facoltà,
in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola d'Ischia.
Tale autorizzazioni dovranno avere durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull'isola e copia delle stesse va inviata ai comuni
dell'isola d'Ischia ed alle forze dell'ordine operanti sul territorio.
ART. 7
Il Prefetto ed il Questore di Napoli sono incaricati dell'esecuzione e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul
rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.
3. Mandare le presenze al Comandante della Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza.
4. Allegare il prospetto riepilogativo del parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000, dando atto che il presente
provvedimento non necessita del parere del dirigente del settore economico – finanziario in ordine alla regolarità
contabile ai sensi della stessa normativa;
5. Dichiarare il presente deliberato attesa l'urgenza, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 del D.L.vo 267/2000.
Del che il presente verbale.
IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Ferrandino
IL V.SEGRETARIO GENERALE
Dott. Raffaele Montuori
Vedi anche:
Divieto di Sbarco 2014 |
Divieto di Sbarco 2013 |
Divieto di Sbarco 2011 |
Divieto di Sbarco 2010 |
Divieto di Sbarco 2009
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